Atto Costitutivo dell'Associazione di Volontariato

LIMODORO - Cultura, Natura, Socialità

Il giorno otto del mese di marzo dell'anno 2006 in Robilante (CN)

Articolo 1 - Denominazione
È costituita fra i suddetti comparenti una libera associazione di volontariato avente la seguente denominazione:
"Associazione di volontariato LIMODORO - Cultura, Natura, Socialità" di seguito denominata "Associazione".

Articolo 2 - Sede
L' Associazione ha sede in Robilante, Tetto Chiappello (Chapel) n° 15, provincia di Cuneo, salvo diverse disposizioni successive normate nello Statuto Sociale di cui al successivo art. 6.

Articolo 3 - Scopi
L'Associazione ha i seguenti scopi, modificabili ed integrabili su decisione della Assemblea dei soci:
- promuovere lo sviluppo culturale, ambientale e sociale dei soci aderenti e di riflesso della società, con particolare riferimento alla conoscenza, all'approfondimento e alla ricerca in merito alle tematiche ambientali e culturali locali in tutte le sue forme ed espressioni sul territorio di azione definito, così come meglio riportato nello Statuto.

Articolo 4 - Durata
L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Articolo 5 - Intenti
L'Associazione è apartitica e aconfessionale, costituita ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione Italiana.
Ogni singolo socio aderente può liberamente agire ai sensi di cui all'articolo 21 della Costituzione Italiana, ma nessun socio è singolarmente titolato a farlo in nome e per conto dell'Associazione.
L'Associazione si conforma nel suo agire, al dettato di cui all'articolo 3 della Costituzione Italiana, in particolare in merito al rispetto e alla non discriminazione sessuale, politica, religiosa, sociale, etnica o di pensiero degli aderenti, fatti salvi il rispetto della civile convivenza e delle norme dello Statuto.

Articolo 6 - Statuto
L'Associazione è retta dallo Statuto che firmato da tutti i comparenti fondatori è parte integrante e sostanziale del presente atto costitutivo.
I principi formatori sono i seguenti:
- assenza di fini di lucro;
- gratuità delle cariche;
- gratuità delle prestazioni degli aderenti;
- democraticità della struttura;
- nel caso di scioglimento dell'Associazione, devoluzione dell'intero patrimonio netto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore.

Articolo 7 - Consiglio direttivo provvisorio
I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato annuale coincidente con il primo esercizio sociale di cui all'articolo 10, il Consiglio direttivo provvisorio sia composto da tre membri e nominano a farne parte i sottoelencati Signori ai quali contestualmente attribuiscono le seguenti cariche:
- Presidente:                Mario Giorgio Dalmasso
- Segretario tesoriere:  Eliano Macario
- Consigliere:               Marisa Dogliotti
I suddetti nominati con la firma in calce al presente atto accettano e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 del Codice Civile.

Articolo 8 - Collegio dei probiviri
Il Collegio dei probiviri verrà attivato come da art. 18 dello Statuto.

Articolo 9 - Norme transitorie
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2006.
Entro il 28 febbraio 2007 si riunirà la prima Assemblea ordinaria dei soci per il rinnovo delle cariche sociali, la ridefinizione della quota associativa annuale e quant'altro necessario per l'espletamento degli scopi associativi di cui allo Statuto.
Saranno parte nell'Assemblea dei soci, oltre ai soci fondatori, tutti coloro che avranno richiesto ed ottenuto, ad opera del Consiglio direttivo provvisorio, la qualità di socio alla data della riunione dell'Assemblea di cui al comma 2 del presente articolo.
Nella fase transitoria, sino al rinnovo di cui al secondo comma del presente articolo, il Consiglio direttivo provvisorio deciso in questo atto costitutivo è nella pienezza dei poteri per compiere gli atti istitutivi e organizzativi di competenza, nell'ambito dell'Associazione.

Articolo 10 - Competenze finanziarie del Consiglio direttivo
Fino a quando un'Assemblea ordinaria non aggiornerà l'importo limite di cui appresso, il Consiglio direttivo potrà deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione, per un importo massimo per operazione fino a euro 5000,00 più eventuale IVA, senza la preventiva autorizzazione dell'Assemblea.

Articolo 11 - Competenze finanziarie del Presidente
Fino a quando un'Assemblea ordinaria non aggiornerà l'importo limite di cui appresso, il Presidente del Consiglio direttivo, o in caso di sua assenza o impedimento o su delega del Presidente anche il Segretario tesoriere del Consiglio direttivo, potranno deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione, per un importo massimo per operazione fino a euro 2000,00 più eventuale IVA, senza dover chiedere la preventiva autorizzazione del Consiglio direttivo.

Articolo 12 - Quota associativa provvisoria
Fino a quando un'Assemblea non aggiornerà l'importo della quota associativa annuale, la stessa è fissata in euro 5,00 pro capite.
Per i soci appartenenti alla categoria degli studenti non lavoratori o per i soci disoccupati la quota sociale è fissata, fino ad eventuale successiva modifica, in euro 1,00 pro capite.

Articolo 13 - Spese
Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono a esclusivo carico dell'Associazione.

 Il presente atto costitutivo è consultabile in formato .pdf  (circa 52kb) - consulta

indietro